Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che contiene tutte le indicazioni relativamente alla proroga della maggiore detrazione Irpef, agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, agevolazione per i condomìni minimi, detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche e infine la detrazione Irpef per l’acquisto di immobili ristrutturati.
Come noto con la Legge di Stabilità, la detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Se non ci saranno proroghe, il 1 gennaio 2017 tornerà al 36% la detrazione come indicato nel decreto legge n. 201/2011 che ha reso stabile e permanente questa misura.
Detrazione del 50% prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ristrutturazione edilizia
Tra le altre proroghe presenti nella Legge di Stabilità troviamo la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati sempre all’arredo dell’immobile nel quale viene eseguita la ristrutturazione. L’importo massimo per cui si può chiedere la detrazione è di 10.000 euro e viene suddivisa in 10 quote annuali.
Come per gli anni precedenti, occorre sottolineare che la detrazione per gli interventi di riqualificazione edilizia non è cumulabile con l’ecobonus 65% per il risparmio energetico. Questo significa che per gli interventi che possono godere di entrambe le agevolazioni, il contribuente deve scegliere di quale usufruire e produrre tutta la documentazione richiesta per l’ottenimento.
Nella legge di stabilità è, inoltre, prevista la detrazione Irpef per l’acquisto di edifici a uso residenziale ristrutturati. Questa detrazione si applica per interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, ma entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, devono essere venduti o assegnati.
Nella Guida è, inoltre, presente un paragrafo riguardante i condomìni minimi, cioè quelli che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, ma che possono usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
Tutta la documentazione da presentare e le modalità di pagamento restano invariate, nella guida qui allegata tutte le indicazioni.
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